Guida all’etichettatura ambientale: Imballaggi in cartone ondulato
Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l’etichettatura ambientale per gli imballaggi in cartone ondulato (così come per molte altre categorie di imballaggi). In questo articolo facciamo un po’ di chiarezza sull’obbligo seguendo le linee guida pubblicate dal Ministero della transizione ecologica
L’etichettatura ambientale consiste nell’applicare una stampa sugli imballaggi immessi sul mercato nazionale, per facilitarne la raccolta, il recupero e il riciclaggio. Questa stampa fornisce informazioni sulla natura dell’imballo e sul suo corretto smaltimento.
In questo articolo vediamo:
Cartone Ondulato: codifica e campi d’applicazione
Codifica cartone ondulato: La codifica alfanumerica per il cartone ondulato è PAP 20.
Di seguito forniamo anche un tipico esempio di stampa:
Imballaggi soggetti all’obbligo: Sono soggetti all’obbligo di etichettatura ambientale tutti gli imballaggi commercializzati sul territorio italiano.
Imballaggi esclusi dall’obbligo: Sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati ad altri Paesi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destinazione).
Destinazione d’uso: B2C, B2B e casi particolari
A seconda del circuito di destinazione degli imballaggi in cartone esistono due stampe differenti ovvero gli imballi per le imprese commerciali oppure per i consumatori finali. Di seguito analizziamo anche delle casistiche particolari a cui prestare attenzione.
L’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore (B2C)
Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Le indicazioni sulla raccolta e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune
L’etichettatura degli imballaggi destinati al canale commerciale e/o industriale (B2B)
Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione ovvero il PAP20. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.
Casi particolari – Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021
Si segnala inoltre la pubblicazione della Circolare 17 maggio 2021 della Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica che fornisce chiarimenti sull’etichettatura degli imballaggi. In particolare si evidenzia che per gli imballaggi B2B neutri utili al trasporto o imballaggi terziari (tra cui pallets e imballaggi industriali) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
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